Legislazione
I risultati dell’analisi del DNA non sono ritenuti indizi ma vere e proprie prove. In Italia non è permesso il prelievo coatto del sangue (sentenza della Consulta 238/1996), mentre lo è quello della saliva (art. 10 d.m. 144/2005). In ogni caso, il rifiuto ingiustificato al prelievo dei liquidi biologici può essere valutato, a discrezione del giudice, come prova.